IMU - Imposta Municipale Unica
Scritto da Administrator   
mercoledì 22 febbraio 2012

Cos’è l’IMU
La Manovra Monti ha anticipato già al 2012 (anziché al 2014) l’introduzione in via sperimentale dell’IMU, l’Imposta Municipale Unica prevista dal Decreto sul federalismo municipale. L’IMU sostituisce l’ICI e, per gli immobili non locati, anche l’Irpef e le relative addizionali. Di recente, sull’IMU è intervenuto anche il Decreto Liberalizzazioni, che ha introdotto un’ulteriore ipotesi di riduzione dell’aliquota IMU rispetto a quelle già previste dalla Manovra Monti.

Cosa cambia
Ogni nucleo familiare avrà diritto a una sola detrazione; per abitazione principale deve intendersi quella in cui non solo il proprietario ma anche il suo nucleo dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; le agevolazioni, quella di 200 euro più 50 euro per ogni figlio residente di età inferiore ai 26 anni sull'IMU prima casa fino ad un massimo di 400 €, si applicano per un solo immobile anche se i singoli familiari hanno la dimora o la residenza in un altro stabile dello stesso Comune. Per quanto riguarda i versamenti, l'acconto di giugno dovrà essere calcolato in base all'aliquota di partenza dello 0,4% (0,76% dalla seconda abitazione in poi); viene dimezzata la base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, a condizione che l'inabitabilità sia accertata da un tecnico comunale o dall'autocertificazione del proprietario.
Da ribadire il fatto che, per gli immobili acquistati per essere locati, l’IMU è sostitutiva solo dell’ICI e, quindi, tali immobili saranno soggetti all’applicazione dell’IRPEF e delle relative addizionali (salvo la possibilità per le persone fisiche di esercitare l’opzione per la c.d. “cedolare secca”, ovvero per la tassazione del reddito da locazione con l’aliquota del 21% o 19% per le locazioni a canone concordato).
Il presupposto per l’applicazione dell’IMU (ovvero il possesso a vario titolo di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), i soggetti passivi, il metodo di calcolo della base imponibile ed i termini di versamento sono gli stessi dell’ICI. Sono, invece, stati modificati i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali rivalutate per il calcolo dell’imposta.

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Nuovo regime fiscale per i fondi immobiliari.
Scritto da Administrator   
martedì 21 febbraio 2012
L'Agenzia delle Entrate ha redatto un vero e proprio vademecum che paragona il prima e il dopo con esempi esplicativi per consentire agli interessati di individuare con sicurezza la giusta tassazione relativa ai fondi immobiliari.
Riferendoci alle più recenti disposizioni, gli investitori istituzionali come per esempio lo Stato o enti pubblici, possono beneficiare del regime fiscale agevolato di tassazione dei redditi che derivano dalla partecipazione al fondo immobiliare, che consiste nell'applicazione di un'aliquota pari al 20%.
Agli investitori diversi da quelli istituzionali che detengono partecipazioni superiori al 5% si applica il regime di tassazione per trasparenza, ossia l'imputazione dei redditi conseguiti dal fondo, indipendentemente dalla loro effettiva percezione, con conseguente obbligo dichiarativo del partecipante.
Gli stessi soggetti sono tenuti inoltre al versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 5% del valore medio delle quote in possesso al 31 dicembre 2010.
I fondi immobiliari nel quale almeno un partecipante non istituzionale possedeva una quota superiore al 5% al 31 dicembre 2010 potevano essere liquidati entro un anno.
In questo caso è dovuta un'imposta sostitutiva del 7% del valore netto del fondo. La scadenza per il versamento dapprima fissata per il 16 febbraio potrebbe slittare al prossimo 31 marzo 2012 a causa di dubbi interpretativi, senza incorrere ovviamente in sanzioni.
Ultimo aggiornamento ( martedì 21 febbraio 2012 )
 
770 in versione definitiva sul sito dell'Agenzia delle Entrate
Scritto da Administrator   
martedì 21 febbraio 2012
Il modello 770 è la dichiarazione dei sostituti d'imposta, cioè datori di lavoro o enti di previdenza che per legge sostituiscono il contribuente nei rapporti col fisco trattenendo le tasse relative a compensi, salari, pensioni. Esso è composto da due parti: il modello 770 semplificato e il 770 ordinario.
Il primo viene utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica i dati fiscali dei contribuenti. La presentazione deve essere trasmessa per via telematica entro il 31 luglio 2012. Sono tenuti a presentare il modello 770 semplificato i soggetti che nel 2011 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, e/o contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS, all'INPDAP e all'IPOST e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL.
Tra le novità di quest'anno spicca l'abbattimento della base imponibile per le lavoratrici (pari all'80%) e i lavoratori (70%) che rientrano in Italia dopo aver maturato esperienze culturali e professionali all'estero. Vi è inoltre il differimento di 17 punti percentuali del secondo o unico acconto Irpef  e la sospensione degli adempimenti tributari per i contribuenti residenti nel comune di Lampedusa, Linosa, La Spezia, Massa Carrara e Genova.
Per quanto riguarda il modello 770 ordinario, deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, che sono tenuti a comunicare i dati relativi alle ritenute operate sui dividendi, i proventi da partecipazione e i redditi erogati nell'anno 2011, operazioni di natura finanziaria effettuate sempre nello stesso periodo. Le categorie tenute a presentare la dichiarazione con modello 770 ordinario sono quelle che nel 2011 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamenti commerciali, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari, anche quelli derivanti da partecipazioni e organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero. La presentazione deve essere trasmessa per via telematica entro il 31 luglio 2012.
A questo modello sono state aggiunte due nuove sezioni all'interno del quadro SL. Il quadro SF si arricchisce di specifiche causali per gestire gli interessi corrisposti, dal 6 luglio 2011, da società o enti residenti o da stabili organizzazioni di società estere.
 
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